IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza, sul ricorso n. 5929/1995 r.g.
 proposto  dalla  ditta  "Laboratorio chimico siciliano" (L.C.S.)   in
 persona della  titolare  Bruno  Rosa  Anna,  rappresentata  e  difesa
 dall'avv. Giuseppe Tamburello, presso il cui studio, sito in Catania,
 via  Ventimiglia  n.  145,  e'  elettivamente  domiciliata; contro il
 comune di Maniace, in persona del sindaco pro-tempore,  rappresentato
 e difeso dall'avv. Salvatore Cittadino, presso il cui studio, sito in
 Catania, via Oliveto Scammacca n. 23/C, e' elettivamente domiciliato;
 e  nei confronti della societa' cooperativa "Etna Ciclope Bronte", in
 persona del legale rappresentante pro-tempore, Mirici Cappa Antonino,
 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Caltabiano, presso  il  cui
 studio,  sito  in  Catania,  via  Pasubio  n.  45,  e'  elettivamente
 domiciliato; per l'annullamento previa sospensione,  del  verbale  di
 aggiudicazione  del  pubblico  incanto esperito il 30 settembre 1995,
 relativo al servizio di  "disinfestazione  e  derattizzazione"  degli
 edifici  comunali  e  di  zone del territorio comunale; di ogni altro
 atto  connesso,  presupposto  o  conseguenziale,  ivi  compresi,  ove
 occorra,  il  bando di gara e la deliberazione della G.M. n. 263/1995
 di approvazione del bando.
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visti gli atti di costituzione in giudizio del comune di Maniace  e
 della cooperativa controinteressata;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Designato  relatore  per la camera di consiglio del 7 dicembre 1995
 il consigliere Ettore Leotta;
   Uditi  l'avv.  Giuseppe  Tamburello  per  il  laboratorio   chimico
 ricorrente,  l'avv.  Salvatore  Cittadino  per  il  comune resistente
 l'avv. Santi Pappalardo, delegato dall'avv. Giuseppe  Caltabiano  per
 la ditta controinteressata;
   Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   Con  deliberazione  di g.m. dell'11 settembre 1995 n. 263 il comune
 di Maniace indiceva un pubblico incanto, da esperirsi con il  sistema
 di  cui all'art. 73, lettera c) del r.d. 23 maggio 1924 n. 827, senza
 prefissione di alcun limite di ribasso, per affidamento del  servizio
 di  disinfezione,  disinfestazione  e  derattizzazione  degli edifici
 comunali e di zone del territorio comunale,  per  il  prezzo  a  base
 d'asta  di  L.  17.970.000,  I.V.A.  esclusa, per la durata di trenta
 giorni dalla consegna dei lavori.
   Secondo le prescrizioni del bando, le offerte andavano presentate a
 mezzo del servizio postale o a mano, mediante plico sigillato, chiuso
 con ceralacca, con l'impronta di un sigillo  a  scelta  dell'impresa,
 purche' non fosse "individuabile il sigillo stesso e quindi l'impresa
 mittente".
   Il  predetto plico poteva essere recapitato fino ad un'ora prima di
 quella fissata per la gara.
   Il bando relativo veniva pubblicato all'Albo pretorio del comune di
 Maniace il 12 settembre 1995.
   Alla  gara,  svoltosi  il  30  settembre  1995,  partecipavano  due
 imprese.
   L'impresa "Laboratorio chimico siciliano" l.c.s. veniva esclusa, in
 quanto  al  plico  relativo  era allegata la ricevuta di posta celere
 contenente l'indicazione del mittente.
   Indi l'appalto veniva aggiudicato all'impresa controinteressata che
 aveva offerto il ribasso dell'l% sul prezzo a base d'asta.
   Con ricorso notificato il 9 novembre 1995, depositato il 5 novembre
 1995, l'impresa L.C.S.  ha  impugnato  il  verbale  di  gara  del  30
 settembre 1995, il bando e la delibera di g.m. n. 263/1995, deducendo
 a sostegno delle proprie ragioni le seguenti censure:
   I. - Violazione e false applicazione del bando di gara - Eccesso di
 potere per travisamento ed insussistenza dei presupposti.
   L'impresa  ricorrente  sarebbe  stata  esclusa  per  una  causa non
 prevista dal bando di gara, essendosi attenuta  scrupolosamente  alle
 prescritte modalita' di chiusura e sigillatura del plico.
   Ne'  l'Amministrazione  avrebbe  imposto il rispetto di particolari
 modalita' di spedizione a mezzo posta, a  pena  di  esclusione  della
 gara.
   II.  -  Violazione  e  falsa applicazione del bando sotto ulteriore
 profilo - Eccesso di potere per  travisamento  ed  insussistenza  dei
 presupposti.
   Il  punto  8,  lettera  b)  del  bando di gara contiene la seguente
 prescrizione:
  ".... il plico deve essere chiuso con ceralacca, con  l'impronta  di
 un  sigillo  a  scelta dell'impresa, purche' non sia individuabile il
 sigillo stesso e quindi l'impresa mittente ...."
   In base alle avvertenze del bando, "si fara' luogo alla  esclusione
 della  gara  nel  caso  in cui manchi o risulti incompleto alcuno dei
 documenti richiesti, che incidono in via diretta od  immediata  sulla
 funzione  di  garanzia  che la disciplina di gara tende ad assicurare
 nonche' di  tutti  quelli  volti  a  tutelare  la  par  condicio  dei
 concorrenti".
   Secondo la societa' ricorrente, l'apposizione da parte dell'ufficio
 postale  del  talloncino  di  servizio  di posta celere sul plico non
 potrebbe in alcun modo incidere ne' sulla regolarita' della gara, ne'
 sulla  par condicio dei concorrenti.
   Peraltro, negli schemi di bando-tipo di cui al decreto assessoriale
 7 luglio 1995, emanati dall'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici
 in  attuazione  dell'art.  48  della  l.r.     n.  10/1993,   sarebbe
 espressamente  prescritta    l'indicazione  dell'impresa mittente sul
 relativo plico sigillato. Infine, l'esclusione  non  potrebbe  essere
 legittimata   dall'ulteriore   clausola   del   bando   che   accorda
 all'Amministrazione la facolta' di escludere le imprese  partecipanti
 per  il  mancato  rispetto  delle  prescrizioni  e  delle  condizioni
 previste nel presente bando  o  per  inadempienze  imputabili    alle
 stesse   imprese,  atteso  che,  per  giurisprudenza  pacifica,  tale
 clausola non potrebbe intendersi in senso cosi  rigoroso  da  portare
 all'esclusione per ogni irregolarita'.
   III - Violazione della l.r.  n. 10/1993, del decreto assessoriale 7
 luglio  1995  e  delle  norme  e  dei  principi vigenti in materia di
 esclusione   dai   pubblici   appalti.   Eccesso   di   potere    per
 contraddittorieta' ed illogicita' manifesta.
   La  delibera  di  g.m. n. 263/1995 ed il bando di gara in ogni caso
 sarebbero illegittimi non essendosi conformati ai bandi tipo  di  cui
 al  decreto  dell'Assessore  regionale  dei  LL.  PP.  7 luglio 1995,
 emanati in attuazione dell'art. 48 della legge regionale n.  10/1993,
 che prescrivono espressamente l'indicazione dell'impresa mittente sul
 plico relativo.
   Peraltro  un  bando,  che  consentisse di presentare le offerte per
 mezzo del servizio postale e  che  poi  prevedesse  l'esclusione  per
 formalita'  che  gli  uffici  postali  sono  tenuti  a rispettare per
 proprio  regolamento,  sarebbe  inficiato  da  contraddittorieta'  ed
 illogicita' manifesta.
   Il  comune  di  Maniace,  costituendosi  in giudizio, ha dedotto la
 inammissibilita' del gravame e la sua infondatezza nel merito.
   La Societa' cooperativa "Etna Ciclope Bronte" si e'  costituita  in
 giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
   Nella  camera  di  consiglio  del 7 dicembre 1995, il tribunale con
 ordinanza n. 3094/1995,  in  accoglimento  temporaneo  della  domanda
 cautelare,   ha   disposto   la   sospensione   dell'esecuzione   dei
 provvedimenti impugnati sino alla camera di consiglio successiva alla
 restituzione degli  atti  da  parte  della  Corte  costituzionale,  a
 seguito  di  decisione dell'incidente di costituzionalita', sollevato
 con la presente ordinanza
                             D i r i t t o
   1. - Con bando approvato con delibera di giunta municipale  n.  263
 dell'11  settembre  1995  il comune di Maniace ha indetto un pubblico
 incanto   per   l'affidamento   del   servizio    di    disinfezione,
 disinfestazione  e  derattizzazione  degli edifici comunali e di zone
 del territorio  comunale,  per  la  durata  di  trenta  giorni  dalla
 consegna  dei  lavori,  per il prezzo a base d'asta di L. 17.970.000,
 I.V.A. esclusa.
   Con verbale del 30 settembre 1995 il Presidente del seggio di  gara
 ha  escluso  l'offerta  dell'impresa  "Laboratorio Chimico Siciliano"
 L.C.S., poiche' al plico pervenuto al comune era allegata la ricevuta
 di posta celere, con l'indicazione del mittente. Indi il servizio  e'
 stato  aggiudicato  alla Societa' cooperativa   "Etna Ciclope Bronte"
 unica impresa rimasta in gara.
   Con  il  presente  gravame l'Impresa L.C.S. ha impugnato il verbale
 prima citato, il bando di gara e la delibera  di  g.m.  n.  263/1995,
 deducendone l'illegittimita' sotto vari profili.
   2.  -  Il  comune  di Maniace, costituendosi in giudizio, a dedotto
 l'inammissibilita' del gravame, sostenendo che il verbale di gara del
 30 settembre 1995 non potrebbe essere oggetto  di  autonomo  gravame,
 dovendo  essere  impugnato unitamente al provvedimento con cui l'Ente
 appaltante lo ha fatto proprio.
   Ad avviso del tribunale  l'accezione  deve  essere  disattesa,  dal
 momento che, per giurisprudenza pacifica ( Cfr. Cons. Stato Sez.  V 3
 aprile  1985  n. 121; C.G.A. 30 ottobre 1990 n. 388; T.A.R. Latina 30
 aprile 1990 n. 394; T.A.R. Molise  13  febbraio  1989  n.  55  T.A.R.
 Lazio  Sez.  I-bis  19  gennaio  1993  n.  84)  il  provvedimento  di
 esclusione  da  una  gara  costituisce,  per   l'escluso,   un   atto
 immediatamente lesivo che va, in quanto tale, direttamente impugnato;
 tutto   cio'  in  quanto  il  successivo  svolgimento  della  gara  e
 l'eventuale aggiudicazione nulla tolgono o  aggiungono  alla  lesione
 dell'interesse    dell'aspirante    escluso,    che   si   e'   ormai
 irrimediabilmente verificata e che rimarrebbe senza ristoro senza  un
 apposito ricorso giurisdizionale.
   Pertanto l'impresa L.C.S. ha correttamente impugnato il verbale del
 30 settembre 1995, trattandosi di atto con il quale e' stata disposta
 la sua esclusione dalla gara.
   3.   -  Ai  fini  del  decidere  il  tribunale  ritiene  necessario
 richiamare talune disposizoni che  disciplinano  i  pubblici  incanti
 banditi dall'Amministrazione regionale, degli enti da essa vigilati e
 dagli enti locali territoriali.
   L'art.  34-bis,  quinto comma, della legge regionale 29 aprile 1985
 n. 2, nel testo introdotto dall'art.  48  della  legge  regionale  12
 gennaio   1993,   n.   10,   prescrive   testualmente:   "E'  vietato
 l'inserimento nei bandi di gara di qualsiasi  clausola  che  richieda
 certificazioni   di   presa   visione   del  progetto  da  parte  dei
 partecipanti o comunque preveda modalita' che possano  comportare  il
 riconoscimento preventivo dei partecipanti alla gara".
   Con  determinazioni  n.  2085  del  9  febbraio 1995 (inviata quale
 direttiva alle sezioni  provinciali  )  il  CO.RE.CO.  centrale,  che
 esercita il controllo sugli atti dei comuni e province ai sensi della
 legge  regionale  3  dicembre 1991 n. 44, ha ritenuto che la norma in
 questione abbia introdotto il  divieto  di  indicare  nei  plichi  di
 partecipazione alle gare i nominativi delle imprese mittenti, perche'
 cio'   potrebbe   comportare   il   riconoscimento   preventivo   dei
 concorrenti.
   Con decreto del 7 luglio 1995 (pubblicato sulla G.U.R.S. 22  luglio
 1995  n.  33), nell'approvare gli schemi dei bandi-tipo in materia di
 pubblico incanto, appalto  concorso,  concessioni  di  costruzione  e
 gestione  e  trattativa  privata,  previsti  dall'art.  34-bis, primo
 comma,   della legge  regionale  n.  21/1995,  nel  testo  introdotto
 dall'art.  48 della legge regionale n. 10/1993, l'Assessore regionale
 dei  lavori  pubblici  ha  prescritto  che  nei  plichi delle imprese
 partecipanti "devono" essere  indicati  i  nominativi  delle  imprese
 mittenti.
   Con  determinazione  n.  12549 del 28 settembre 1995 (inviata quale
 ulteriore direttiva alle Sezioni provinciali), il CO.RE.CO.  centrale
 ha  ritenuto  di  poter  risolvere  il  contrasto  tra  i  bandi-tipo
 regionali e l'art. 34-bis, quinto comma, della legge  regionale    n.
 21/1985  (come sopra interpretato), dando la prevalenza alla norma di
 legge, perche' dotata  di  forza  maggiore  rispetto  ai  bandi-tipo,
 aventi natura regolamentare.
   Oltre   le  disposizioni  prima  riportate,  il  tribunale  ritiene
 necessario richiamare altresi' le ulteriori disposizioni di legge che
 vietano di rendere noto,  prima  dell'apertura  delle  operazioni  di
 gara, quali siano le imprese partecipanti.
   L'art.   43-bis   della  legge  regionale  n.  21/1985,  nel  testo
 introdotto dall'art. 16 della l.r. n. 10/1993, cosi' dispone:
     "1. - Chiunque, senza l'onere di dichiarare la propria identita',
 puo' esercitare  il  diritto  di  accesso  alle  informazioni  presso
 l'ufficio  regionale  per  i  pubblici  appalti  nei  limiti  e  alle
 condizioni di cui alla legge regionale 30 aprile 1991 n. 10.
   2. - Qualunque sia il procedimento adottato per  l'affidamento  dei
 lavori, e' fatto tassativo divieto all'ente appaltante ed all'ufficio
 regionale  per  i  pubblici  appalti,  in  deroga a qualsiasi diversa
 disposizione in vigore,  di  comunicare  a  terzi  o  di  rendere  in
 qualsiasi  altro  modo  noto, prima dell'apertura delle operazioni di
 gara, quali siano le imprese che vi partecipano, o  che  hanno  fatto
 richiesta di invito o di informazione sui dati, ovvero di rila-scio o
 di  consultazione dei capitolati e dei documenti complementari, o che
 in altro modo hanno segnalato il proprio intresse  a  prendere  parte
 alla  gara.  La  violazione  del divieto, impregiudicate le eventuali
 sanzioni penali, comporta:  l'annullamento  della  gara  di  appalto,
 l'apertura  di  un  procedimento  disciplinare  a carico del pubblico
 dipendente e la decadenza dalla carica per il componente dell'ufficio
 regionale per i pubblici appalti".
   Per  completezza,  va  richiamato  infine  l'art.  40  della  legge
 regionale  n.  21/1985, nel testo introdotto dall'art. 36 della legge
 regionale  n.  10/1993,  che  al  secondo  e  terzo  comma  prescrive
 testualmente:
     "2.  -  Le offerte possono essere presentate fino ad un'ora prima
 di quella stabilita per  l'apertura  delle  operazioni  di  gara.  Il
 procedimento di gara si svolge senza soluzione di continuita'.
   3.  -  Nelle  procedure  di pubblico incanto non hanno efficacia le
 eventuali dichiarazioni di ritiro delle offerte gia' presentate".
   Tenuto conto del suddetto quadro normativo  e  dell'interpretazione
 data  dall'organo che esercita in Sicilia i poteri di controllo sugli
 atti dei comuni e delle province, il  Collegio  formula  le  seguenti
 considerazioni:
     a)   Le   norme   richiamate  sono  state  poste  in  essere  per
 disciplinare gli appalti di lavori pubblici, ma i  principi  in  esse
 enunciati,  per  loro natura, hanno portata generale e vanno riferiti
 anche agli appalti di servizi e di forniture;
     b) Il legislatore regionale ha introdotto le prescrizioni di  cui
 all'art.  34-bis,  quinto comma, ed al-l'art. 43-bis, primo e secondo
 comma, della legge regionale  n.  21/1985,  mosso  dal  lodevolissimo
 intento  di    garantire  la  segretezza  sulle imprese che intendono
 partecipare  alle  gare  di  appalto  o  in  qualsiasi   modo   siano
 interessate ad esse.
   Per consentire tale risultato,  volto ad evitare accordi preventivi
 e  turbative  di qualsiasi genere, e' stato predisposto un articolato
 meccanismo, in base al quale:
     I. - Chiunque puo' accedere  ai  documenti  relativi  alle  gare,
 senza avere l'onere di dichiarare la propria identita';
     II.  -  E'  vietato  all'Ente  appaltante  fornire  notizie sulle
 imprese che partecipano alla gara o che in qualunque  modo vi abbiano
 mostrato interesse, pena l'annullamento della gara, l'apertura di  un
 procedimento  disciplinare per il funzionario infedele e la decadenza
 dalla carica per il componente dell'ufficio regionale  degli  appalti
 che abbia dato informazioni;
     III.  -  Nei  bandi  di  gara  e'  vietato  inserire clausole che
 richiedano  certificazioni  di  presa  visione  del  progetto  o  che
 comunque  richiedano  certificazioni  di presa visione del progetto o
 che  comunque  prevedano  modalita'  che  "possano"    comportare  il
 riconoscimento  preventivo  dei  partecipanti  alla  gara.  Secondo i
 lavori preparatori relativi alla legge  regionale  n.  10/1993  (Cfr.
 Resoconto   stenografico  della  100  seduta  del  16  dicembre  1992
 dell'assemblea regionale siciliana.  Intervento del Presidente  della
 IV Commissione Ambiente e territorio - pag. 5101)  la prescrizione di
 cui  al  punto  III  e' volta a "precludere l'accesso ad una clausola
 che, piu' volte inserita in bandi di gara per asta pubblica,  prevede
 una   certificazione   dell'ufficio   tecnico  dell'ente  appaltante,
 attestando che l'impresa X ha preso visione del  progetto,  eccetera.
 Tale   clausola   rappresenta  infatti  un  modo  per  costringere  a
 dichiarare la propria identita'. Si tratta di una cautela in piu' che
 la commissione ritiene  di  dover  formulare  e  di  cui  si  ravvisa
 l'utilita'  al  fine  di garantire la massima segretezza sui soggetti
 che hanno intenzione di partecipare alle gare di asta pubblica".
   Osserva il Collegio che l'art.  34-bis  della  legge  regionale  n.
 21/1985,    riferendosi    anche   alla   mera   "possibilita'"   del
 riconoscimento preventivo dei concorrenti, viene ad avere una portata
 ben piu' ampia di quella rappresentata con i lavori  preparatori  (in
 base  ai  quali  il  divieto  avrebbe  dovuto  concernere soltanto le
 certificazioni dell'U.T.C.).
   Attesa l'eccessiva dilatazione  della  prescrizione  normativa,  il
 Coreco  centrale  ha  finito,  a ragione, con il ritenere che da essa
 derivi anche il divieto di segnare nei plichi contenenti le offerte i
 nominativi  delle  imprese   mittenti,   perche'   tali   indicazioni
 potrebbero  consentire, in concomitanza con il comportamento infedele
 di funzionari dell'Amministrazione, l'individuazione  preventiva  dei
 concorrenti.
   Cosi'  formulata  ed interpretata, la norma di cui trattasi finisce
 con l'essere irrazionale ed ingiustificata.
   Il tribunale perviene a tale conclusione, rilevando che:
     A) In base all'art. 40, secondo comma, della legge  regionale  n.
 21/1985, le offerte possano essere presentate fino ad un'ora prima di
 quella  stabilita  per  le operazioni di gara, con qualsiasi mezzo, e
 quindi per posta, per corriere  o  tramite  impiegati  o  persone  di
 fiducia delle imprese.
   Intendendo il divieto di cui all'art. 34, quinto comma, della legge
 regionale n. 21/1985 in senso assoluto (come peraltro la formulazione
 della  norma  obbliga a fare), oltre all'indicazione del mittente non
 dovrebbe essere consentita neppure la  consegna  dei  plichi  tramite
 dipendenti  delle  imprese  concorenti,  perche' anche in questo caso
 l'identita' dei latori del plico potrebbe consentire l'individuazione
 preventiva dei partecipanti;
     B)  Tenuto conto della contiguita' temporale tra la presentazione
 delle offerte e  lo  svolgimento  della  gara,  la  conoscenza  delle
 imprese  partecipanti  acquisita  tramite  l'indicazione del mittente
 viene a perdere qualsiasi rilevanza ai fini del corretto  svolgimento
 della  procedura  di scelta del privato contraente, anche perche', in
 base all'art. 40, terzo comma,  della  legge  regionale  n.  21/1985,
 eventuali  dichiarazioni  di  ritiro  delle  offerte  gia' presentate
 (provocate dall'acquisita  conoscenza  della  identita'  degli  altri
 partecipanti   sarebbero   inefficaci,   per   espressa  prescrizione
 normativa;
     C) In conclusione, l'esigenza di segretezza in ordine ai soggetti
 che hanno intenzione di partecipare alle gare, ove  estesa  anche  al
 momento   della  presentazione  dei  plichi  (nel  quale  le  imprese
 partecipanti vengano necessariamente a contatto con l'Amministrazione
 appaltante), appare irrazionale ed ingiustificata e diventa fine a se
 stessa.
   Da cio' consegue la violazione dei principi di ragionevolezza e  di
 buon andamento della pubblica amministrazione, consacrati negli artt.
 3,  primo  comma  e 97, primo comma, della Costituzione atteso che le
 regole dell'azione  amministrativa  devono  sempre  essere  volte  ad
 assicurare  un  interesse  pubblico e non ad appesantire o complicare
 inutilmente il  procedimento.  Individuato  il  quadro  normativo  di
 riferimento,  il Collegio puo' ora procedere all'esame del merito del
 gravame.
   3. -  Con  la  prima  censura  si  deduce  la  violazione  e  falsa
 applicazione  del  bando  di  gara,  nonche'  l'eccesso di potere per
 travisamento ed insussistenza dei presupposti.
   L'impresa L.C.S. sostiene che l'indicazione del mittente nel  plico
 di  partecipazione  alla  gara  non  sarebbe prevista dal bando quale
 causa  di  esclusione.  Ne'  l'Amministrazione  avrebbe  imposto   il
 rispetto di particolari modalita' di spedizione a mezzo posta, a pena
 di esclusione.
   Tale assunto e' privo di pregio.
   L'art.  8, lettera b) del bando prescrive che il "plico deve essere
 chiuso con ceralacca, con l'impronta di un  sigillo  a  scelta  della
 impresa,  purche'  non  sia  individuabile il sigillo stesso e quindi
 l'impresa mittente".
   Per come chiarito al superiore punto 3), trattasi  di  prescrizione
 conforme  all'art.  34-bis,  quinto  comma,  della legge regionale n.
 21/1985  come  introdotto  dall'art.  48  della  legge  regionale  n.
 10/1993, che impone l'anonimato dei plichi.
   Pertanto  l'Amministrazione  ha correttamente disposto l'esclusione
 dell'impresa ricorrente, che aveva inviato un plico con  allegato  il
 talloncino di posta celere, riportante le generalita' del mittente.
     4.  -  Con  la  seconda  censura si sostiene che l'apposizione da
 parte del competente ufficio postale del talloncino  di  servizio  di
 posta   celere   non  potrebbe  in  alcun  modo  incidere  ne'  sulla
 regolarita' della gara, ne' sulla  par  condicio  dei  concorrenti  e
 pertanto non potrebbe costituire motivo di esclusione.
   Peraltro, negli schemi di tipo di cui al d.a. 7 luglio 1995 emanati
 dall'Assessorato   Regionale   dei   Lavori  pubblici  in  attuazione
 dell'art.   48 della n.  10/1993,  sarebbe  espressamente  prescritta
 l'indicazione sul plico sigillato dell'impresa mittente.
   Per  il  tribunale anche tale rilievo non e' fondato, atteso che il
 talloncino di servizio della posta celere ha di fatto  comportato  il
 riconoscimento  preventivo dell'impresa ricorrente e che i bandi-tipo
 regionali, avendo natura  regolamentare,  sul  punto  debbano  essere
 disapplicati,  perche'  in  contrasto  con  norme di legge regionale,
 sicuramente prevalenti (cfr. Cons. Stato V 26 febbraio 1992 n. 154).
   5. - Con la terza censura si  sostiene  che  la  delibera  di  g.m.
 263/1995  ed  il bando di gara sarebbero in ogni caso illegittimi non
 essendosi uniformati ai bandi tipo di cui al d.a. 7 luglio 1995,  che
 prescrivono  espressamente  l'indicazione  dell'impresa  mittente sul
 plico.
   Peraltro, un bando che consentisse di  presentare  le  offerte  per
 mezzo  del  servizio  postale  e  che poi prevedesse l'esclusione per
 formalita' che gli  uffici  postali  sono  tenuti  a  rispettare  per
 proprio  regolamento  interno sarebbe inficiato da contraddittorieta'
 ed illogicita' manifesta.
   Anche  tali  rilievi  sono  privi  di  pregio,  per   le   medesime
 considerazioni formulate al punto 4).
   In presenza poi delle prescrizioni contenute nell'art. 34-bis della
 legge  regionale  n.  21/1985,  le imprese partecipanti sono tenute a
 scegliere un mezzo di consegna del plico  che  non  consente,  quanto
 meno, l'individuazione formale dei concorrenti.
   Cio'  dovrebbe  comportare, allo stato la reiezione della richiesta
 di inibitoria.
   Tuttavia,  prima  di  adottare  una  pronuncia  in  proposito,   il
 tribunale   ritiene   necessario   che  debba  essere  verificata  la
 conformita'  ai  precetti  costituzionali  dell'art.  34-bis,  quinto
 comma,  della  legge  regionale  n.  21/1985,  nel  testo  introdotto
 dall'art. 48 della legge regionale n. 10/1993,  nella  parte  in  cui
 introduce  il  divieto del riconoscimento preventivo dei partecipanti
 alle gare di appalto anche nella fase di presentazione delle offerte.
   Il sospetto di incostituzionalita'  della  disposizione  richiamata
 appare  non manifestamente infondato, per le considerazioni formulate
 al superiore punto 3).
   Circa la rilevanza della questione prospettata, va evidenziato  che
 la  sorte  del  ricorso  e  indissolubilmente  legata  all'esito  del
 giudizio di costituzionalita' del citato art. 34-bis,  quinto  comma,
 della  l.r.  n.  21/1985  dal  momento  che  la  domanda dell'impresa
 ricorrente puo' essere accolta solo  in  quanto  risulta  fondata  la
 sollevata questione di legittimita' costituzionale.
   Con  l'occasione,  il  Collegio  fa  presente  che nelle more della
 redazione dell'ordinanza, e' entrata in vigore  8 gennaio 1996 n.  4,
 che,  all'art.    8,  ha modificato il quinto comma, dell'art. 34-bis
 della legge regionale 29 aprile 1985 n. 21.
   A seguito di tale modifica le parole "che possano comportare"  sono
 state sostituite dalle parole che "che comportino necessariamente".
   Tale   innovazione  legislativa  non  ha  mutato  i  termini  della
 questione prospettata, atteso che l'indicazione del'impresa  mittente
 sul plico comporta "necessariamente" il riconoscimento preventivo dei
 partecipanti alla gara.
   Tanto  si  segnala  affinche'  la Corte costituzionale, ove ritenga
 fondata la questione di costituzionalita' prospettata con la presente
 ordinanza, si pronunci, ai sensi dell'art.  27,  ultima  parte  della
 legge  11  marzo  1953  n.  87  anche nei confronti di tale ulteriore
 disposizione  legislativa,  la  cui  illegittimita' costituirebbe una
 conseguenza della decisione adottanda.